Statuto di Consorzio Netcomm

Titolo I – Denominazione – Sede e Durata e scopo consortile.

Articolo 1. Costituzione e Denominazione
Articolo 2. Sede.
Articolo 3. Durata
Articolo 4. Valori, scopo e oggetto del consorzio

Titolo II – Ammissione, obblighi, recesso dei Consorziati

Articolo 5. Soggetti Consorziati.
Articolo 6. Requisiti e obblighi dei consorziati.
Articolo 7. Processo di ammissione
Articolo 8. Recesso.
Articolo 9. Esclusione del Consorziato.

Titolo III – Fondo e Esercizio

Articolo 10. Fondo consortile e contributi.
Articolo 11. Esercizio Consortile.
Articolo 12. Bilancio di Esercizio.
Articolo 13. Intrasferibilità delle quote e divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio.

Titolo IV – Organi Consortili

Articolo 14.Organi del Consorzio.
Articolo 15. Assemblea dei Consorziati. Composizione e convocazione.
Articolo 16. Assemblea dei Consorziati. Funzionamento e poteri.
Articolo 17. Consiglio di Amministrazione. Composizione e convocazione.
Articolo 18. Consiglio di Amministrazione. Funzionamento e poteri.
Articolo 19. Presidente del Consorzio. Articolo 20. Segretario Generale.
Articolo 21. Collegio dei Probiviri.

TITOLO V – Scioglimento del Consorzio – Rinvio al Codice Civile

Articolo 22. Scioglimento del Consorzio.
Articolo 23. Disposizioni finali.

 

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE, DURATA E SCOPO CONSORTILE

Articolo 1.   Costituzione e Denominazione.

1.1. È costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile un consorzio volontario con attività esterna, denominato “Consorzio Netcomm” o in forma abbreviata “Netcomm” (di seguito, anche, il Consorzio).

Articolo 2.   Sede del Consorzio.

2.1. Il Consorzio ha sede legale in Milano

2.2. L’Assemblea dei consorziati può deliberare l’istituzione o la soppressione di filiali, uffici e dipendenze sia in Italia che all’estero.

Articolo 3.   Durata.

3.1. La durata del Consorzio è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata.

Articolo 4.   Valori, scopo e oggetto del consorzio

4.1. Il Consorzio è senza scopo di lucro. Il Consorzio ha per oggetto lo sviluppo e la crescita del settore digitale e del commercio online in Italia e all’estero e quanto ad esso correlato dei propri consorziati.

4.2. Per la realizzazione dello scopo consortile, il Consorzio, in nome, per conto e/o nell’interesse proprio e/o dei Consorziati, svolgerà le seguenti funzioni e attività a favore dei suoi consorziati:

  1. promuovere nel paese e verso le aziende e i consumatori, iniziative, strategie e politiche volte a sviluppare e supportare l’innovazione e lo sviluppo del settore digitale e della rete di valore ad esso correlata;
  2. promuovere, stimolare e supportare lo sviluppo del settore digitale e del commercio elettronico agevolando la collaborazione tra le imprese;
  3. promuovere tutte le iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle tecnologie connesse al digitale e al commercio elettronico, nonché allo sviluppo delle competenze necessarie per supportare la digitalizzazione del Sistema Paese;
  4. rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese consorziate che operano nel settore digitale e nel commercio elettronico nella loro evoluzione culturale, economica e produttiva e nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
  5. dialogare e collaborare con istituzioni, autorità, enti pubblici e altri portatori di interesse allo sviluppo e alla promozione di politiche volte a sostenere l’innovazione, e la digitalizzazione e, più in generale, il miglioramento dell’ecosistema digitale e del contesto competitivo, anche in relazione alla normativa che regola il mercato digitale;
  6. tutelare gli interessi morali e materiali dei consorziati nel settore digitale e del commercio elettronico;
  7. promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane agevolando la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi nonché supportare la loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese italiane ed estere;
  8. promuovere iniziative finalizzate a stimolare la creazione di un contesto digitale affidabile e sicuro con particolare riguardo allo svolgimento delle attività commerciali e professionali in rete;
  9. svolgere le seguenti funzioni e attività a favore dei suoi Consorziati:
    1. organizzare direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti e convegni, fiere e manifestazioni su temi attinenti il mercato digitale;
    2. stimolare un confronto diretto tra gli operatori sulle tematiche del settore e i portatori di interesse coinvolti;
    3. promuovere accordi quadro e convenzioni con soggetti giuridici terzi che possano contribuire allo sviluppo e alla realizzazione degli scopi
    4. operare presso i media per una corretta comunicazione sulle tematiche del settore.
    5. incentivare e facilitare lo scambio di conoscenza e di esperienza tra gli operatori del settore.
    6. definire modalità di riconoscimento e comunicazione della qualità dei servizi offerti dagli operatori e-commerce.

4.3. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione o mediante la partecipazione in altri enti, società o organizzazioni italiane, di altri Paesi esteri o organizzazioni internazionali aventi finalità analoghe alle proprie.

4.4. Il consorzio può inoltre svolgere qualunque altra attività connessa, necessaria ed utile per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie passive aventi pertinenza con l’oggetto sociale. Esso può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società o enti aventi scopi affini o analoghi al proprio.

4.5. Il tutto con espressa esclusione delle attività finanziarie e di tutte le attività per le quali la legge richiede autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli.

4.6. I valori e principi a cui si ispira il Consorzio potranno essere espressi e sintetizzati anche in un Codice Etico o Carta dei Valori.

TITOLO II AMMISSIONE, OBBLIGHI, RECESSO DEI CONSORZIATI

Articolo 5.   Soggetti consorziati.

5.1. Possono far parte del Consorzio persone giuridiche, enti e organizzazioni svolgenti attività imprenditoriale appartenenti alle seguenti categorie:

  1. Imprese operanti nel settore del commercio elettronico e dei servizi digitali che svolgono l’attività di vendita o di intermediazione di prodotti e servizi mediante siti web o altre tecnologie digitali online (indicati anche come “Operatori Commerciali Online”).
  2. Imprese che offrono la possibilità di interagire tra gli utenti e di condividere su Internet o attraverso altre tecnologie contenuti testuali, immagini, audio e video (indicati anche come “Social Media” o “Piattaforme Social”).
  3. Associazioni d’impresa, e ogni altro ente svolgente attività imprenditoriale impegnati nella ricerca in campo economico, giuridico, sociale, sanitario e tecnologico afferente o comunque impattati dalle problematiche del digitale e del commercio elettronico (indicati anche come “Enti”);
  4. Imprese che producono, sviluppano e/o distribuiscono sistemi, servizi e tecnologie digitali, dell’informazione e dalla comunicazione (indicate anche come “Imprese Tecnologiche” o “Providers”).
  5. Imprese di consulenza, incluse quelle in materia legale, tributaria e di brevetti, Agenzie di marketing e web (indicate anche come “Consulenti”).
  6. Banche, istituti di credito, assicurazioni.
  7. Operatori dei trasporti, dei servizi di logistica e spedizioni, gestione dei magazzini e imprese che offrono prodotti e servizi correlati e/o complementari.

5.2. In ogni caso è esclusa l’ammissione di persone fisiche che svolgono attività professionale in forma autonoma.

Articolo 6.     Requisiti e obblighi dei consorziati.

6.1. I consorziati:

    1. Aderiscono ai principi e ai valori ispiratori del Consorzio e, dichiarando di conoscere e accettare il presente Statuto, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in esso contenute, alle deliberazioni degli Organi Consortili e all’adempimento degli obblighi assunti dal Consorzio.
    2. Sono tenuti al regolare pagamento della quota consortile annuale costituita dalla quota al Fondo consortile e della quota extra-fondo.
    3. Partecipano alla vita consortile, fruiscono dei servizi messi a disposizione dal Consorzio e aderiscono alle attività e iniziative utili o necessarie affinché il Consorzio possa perseguire i propri scopi.
    4. Partecipano alle riunioni dell’Assemblea ed esercitano il diritto di voto.
    5. Si astengono dal compimento di attività che possano compromettere l’onorabilità del Consorzio e dei Consorziati.

6.2.I Consorziati non in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, o che comunque si trovino in posizione debitoria verso Netcomm, non possono esercitare i diritti associativi, compresa la partecipazione all’Assemblea e il diritto di voto (lettera d) e non possono fruire delle attività e delle iniziative messe a disposizione o organizzate da Netcomm.

6.3.Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il coinvolgimento nelle attività e nelle iniziative del Consorzio anche di soggetti terzi, non consorziati che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione stesso, a condizione che:

    • aderiscano ai principi e ai valori ispiratori del Consorzio che potranno anche essere espressi nella Carta dei Valori o in un Codice Etico;
    • si astengano dal compimento di attività che possano compromettere l’onorabilità del Consorzio e dei Consorziati,
    • versino un contributo annuale non rimborsabile determinato dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò comporti alcun diritto o alcun obbligo nascente dal presente Statuto, il quale è vincolante solo nei confronti dei consorziati.

Tali soggetti terzi sono tenuti al versamento del contributo annuale salvo disdetta da comunicarsi entro il 30 settembre di ogni anno a partire dall’anno successivo a quello di adesione; in mancanza di detta comunicazione, la loro domanda si intende automaticamente rinnovata per l’anno successivo.

Articolo 7.   Processo di ammissione al Consorzio.

7.1. I soggetti di cui all’articolo 5 che intendono essere ammessi come consorziati devono presentare la propria domanda su carta intestata fornendo le informazioni richieste al Consiglio di Amministrazione che delibera valutato l’interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

7.2. Nella domanda i richiedenti l’ammissione dichiarano di essere a conoscenza delle caratteristiche della loro partecipazione al Consorzio (espresse nell’Articolo 6 che precede) accettandole senza riserve o condizioni.

7.3. Il richiedente ammesso al Consorzio a seguito della delibera del Consiglio è tenuto a versare la quota consortile di cui all’Articolo 10.

Articolo 8.   Recesso.

8.1. I consorziati possono recedere, anche senza giusta causa, dal Consorzio dandone comunicazione mediante posta elettronica certificata oppure raccomandata a/r presso la sede del Consorzio a partire dall’anno successivo a quello di adesione. Il diritto di recesso può essere esercitato entro il 30 settembre di ogni anno e avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

8.2. L’esercizio del diritto di recesso non esime il Consorziato dal regolare pagamento delle quote maturate e dovute.

8.3. Come indicato nell’articolo 10) l’eventuale esercizio del diritto di recesso non dà diritto alla restituzione delle quote versate, alla divisione del fondo o di eventuali utili o avanzi di gestione.

8.4. Il soggetto che ha esercitato il diritto di recesso, oppure che è stato escluso dal Consorzio ai sensi dell’Articolo 9, è tenuto a eliminare qualsiasi segno distintivo, segno grafico e/o riferimento riconducibile al Consorzio, (tra cui il Sigillo Netcomm), alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie promosse dal Consorzio, e più in generale alla sua adesione al Consorzio stesso, laddove esposti o menzionati sul proprio sito web, sugli account social e in qualsiasi altro materiale o forma di comunicazione. Per il caso di inadempimento, è fatto salvo il risarcimento dei danni a favore del Consorzio.

Articolo 9.   Esclusione del Consorziato.

9.1. Il Consorziato dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata è escluso di diritto dal Consorzio.

9.2. Costituisce altresì causa di esclusione dal Consorzio per ciascuna delle imprese consorziate:

  1. l’inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nei confronti del Consorzio;
  2. la ripetuta inosservanza alle disposizioni dello statuto e delle deliberazioni degli organi consortili oppure dei valori e dei principi a cui si ispira il Consorzio che potranno anche essere espressi nel Codice Etico o nella Carta dei Valori;
  3. l’arrecare danni morali o materiali al Consorzio e/o ai consorziati;
  4. l’impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

9.3.L’esclusione viene disposta dal Consiglio di Amministrazione.

9.4. In caso di esclusione restano tuttavia ferme le obbligazioni di qualunque genere del consorziato escluso nei confronti del Consorzio e dei terzi che alla data di esclusione non siano state integralmente ed esattamente adempiute, nonché gli obblighi di risarcimento del danno per inesatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e dei terzi secondo i termini ordinari di prescrizione.

9.5. Contro il provvedimento di esclusione il soggetto escluso potrà effettuare ricorso entro trenta giorni dalla avuta conoscenza del provvedimento di esclusione, mediante richiesta di audizione da inviarsi presso la sede sociale, a mezzo PEC o raccomandata a.r. al Collegio dei Probiviri, se costituito, o in alternativa all’Assemblea dei Consorziati mediante richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da discutersi in occasione della prima Assemblea utile.

TITOLO III – FONDO E ESERCIZIO

Articolo 10. Fondo consortile e contributi.

10.1. I consorziati sono tenuti al pagamento della quota consortile annuale, (indicata anche come “quota annuale”) nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

10.2. La quota annuale è costituita dalla quota destinata al Fondo consortile e dalla quota extra- fondo a copertura dei costi di gestione (indicata anche “Contributo o quota di gestione”).

10.3. Per il perseguimento delle sue finalità il Consorzio può ricevere anche donazioni o assegnazioni effettuate dai Consorziati o da terzi a titolo di liberalità. Tali ulteriori fondi potranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione al Fondo Consortile oppure all’Extra Fondo secondo le modalità ritenute più opportune per lo sviluppo del Consorzio.

10.4. I Consorziati che non sono in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea. I consorziati non in regola con il pagamento della quota sono quelli che non hanno provveduto al pagamento della quota nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della fattura e comunque entro la fine dell’esercizio sociale.

10.5. I creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo Consortile e sull’ammontare delle quote Extra Fondo.

10.6. Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere o esercitare, neppure nei casi di recesso da parte del Consorziato o di esclusione ai sensi dell’Articolo 9, il diritto alla distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, di fondi, riserve o restituzione delle quote versate, come precisato nell’Articolo 13.

Articolo 11. Esercizio Consortile.

11.1. Gli esercizi consortili hanno durata annuale e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12. Bilancio d’Esercizio

12.1. Alla fine di ogni esercizio consortile il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza delle norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, un bilancio che dovrà essere approvato dall’Assemblea e depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio consortile.

12.2.Il Bilancio riporta il rendiconto delle attività e delle passività del Consorzio durante l’esercizio consortile. Gli eventuali avanzi di Bilancio conseguiti dal Consorzio non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i consorziati ma dovranno essere accantonati nel Fondo Consortile.

Articolo 13. Intrasferibilità delle quote e divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio.

13.1. Le quote sono intrasferibili.

13.2. È in ogni caso esclusa, per qualsiasi motivo o causa, la distribuzione e/o divisione delle quote del Fondo e dell’Extra Fondo, nonché degli avanzi e/o degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in forma indiretta, per tutta la durata del Consorzio, durante il periodo di adesione del Consorziato al Consorzio e in caso di Alla cessazione del Consorzio, terminata la liquidazione, l’eventuale residuo sarà ripartito tra i Consorziati che risultino iscritti nell’elenco dei soci al momento della liquidazione del Consorzio stesso.

TITOLO IV ORGANI CONSORTILI

Articolo 14. Organi del Consorzio.

14.1. Sono organi del Consorzio:

    1. l’Assemblea dei Consorziati;
    2. il Consiglio di Amministrazione;
    3. il Presidente
    4. il Presidente Onorario, ove nominato dall’Assemblea dei Consorziati;
    5. il Segretario Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione;
    6. il Collegio dei Probiviri, ove nominato dall’Assemblea dei Consorziati.

Articolo 15. Assemblea dei Consorziati. Composizione e convocazione.

15.1. L’ Assemblea è costituita dai Consorziati e ciascuno di essi dispone di un numero di voti determinato in ragione di un voto ogni 100 (cento) euro di quota annuale versata.

15.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio consortile, ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consorzio stesso lo reputino utile o necessario, ovvero su richiesta di due terzi dei Consorziati aventi diritto di L’Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede del Consorzio purché in territorio italiano.

15.3. L’Assemblea è convocata con comunicazione da spedirsi al domicilio di ciascun Consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza assembleare, mediante comunicazione PEC (Posta Elettronica Certificata) o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza ed il relativo ordine del giorno. Nella stessa convocazione possono essere già indicati il giorno, l’ora ed il luogo per la una eventuale seconda convocazione.

15.4. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea anche da un altro La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, attraverso apposita delega, i documenti relativi devono essere conservati presso la sede legale del Consorzio. Ogni consorziato può rappresentare sino ad un massimo di cinque altri consorziati.

15.5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, colui che presiede l’Assemblea è assistito da un Segretario, anche estraneo scelto di volta in volta dall’Assemblea stessa. Le attività, le riunioni e le delibere dell’Assemblea saranno verbalizzate e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente e saranno raccolte in apposito libro messo a disposizione dei consorziati presso la sede legale del Consorzio, affinché i Consorziati possano prendere visione ed estrarne copia In caso di nomina del Segretario Generale (ai sensi del successivo Articolo 20), i compiti di cui sopra spettanti al segretario dell’Assemblea sono svolti dal Segretario Generale.

Articolo 16. Assemblea dei Consorziati. Funzionamento e poteri.

16.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua mancanza, da persona designata dall’Assemblea stessa. A colui che presiede l’Assemblea è attribuita la funzione di verificare la validità e l’efficacia delle deleghe ed il rispetto delle regole relative alle formalità di convocazione, all’intervento ed al voto in Assemblea.

16.2. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tanti Consorziati che dispongono della metà più uno dei voti spettanti a tutti i consorziati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai presenti.

16.3. Oltre alle deliberazioni la cui competenza è demandata all’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, l’Assemblea è competente a deliberare su ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Sono di competenza esclusiva dell’assemblea le seguenti materie: a) nomina del Presidente e dell’eventuale Presidente Onorario, b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, c) approvazione del bilancio, d) modifiche statutarie, e) proroga della durata, f) scioglimento del Consorzio.
Con riguardo alle materie di cui alle lettere e) e f) l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti al Consorzio, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17. Consiglio di Amministrazione. Composizione e convocazione.

17.1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dall’Assemblea, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione sono selezionati tra i consorziati appartenenti alla categoria prevista dall’Articolo 5.1 lettera a) che precede e che assumono il ruolo di Consigliere del Consiglio di Amministrazione (o anche solo “Consigliere”). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro effettivo del Consiglio stesso; egli è nominato dall’Assemblea e può essere una figura indipendente non legata da un rapporto professionale con un soggetto giuridico partecipante al Consorzio.

17.2. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

17.3. Ogni singolo Consigliere è eletto in qualità di rappresentante di un soggetto giuridico partecipante al Consorzio e non a titolo Ne deriva pertanto che, qualora nel corso del triennio in cui è in carica il singolo Consigliere dovesse interrompere il rapporto professionale/di lavoro che lo lega al soggetto giuridico Consorziato di cui è espressione, il Consigliere è automaticamente escluso dal Consiglio di Amministrazione. La data di cessazione dalla carica di Consigliere decorre dalla data di ricezione da parte del consorzio della comunicazione di cessazione del rapporto con il soggetto giuridico consorziato salvo eventuali dimissioni volontarie antecedenti tale data.

17.4. Il soggetto giuridico Consorziato di cui il Consigliere decaduto era espressione potrà quindi indicare un nuovo rappresentante di pari livello professionale al precedente che potrà essere cooptato da parte del Consiglio.
In caso di mancata indicazione di un nuovo candidato da parte del Consorziato a cui spetta la designazione, entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto professionale/di lavoro del precedente Consigliere, il Consiglio di Amministrazione procederà a cooptare un nuovo Consigliere in autonomia e senza alcun vincolo nei confronti del soggetto giuridico Consorziato di cui il precedente membro del Consiglio era espressione.
Qualora anche il Consiglio di Amministrazione sia impossibilitato ad individuare un nuovo Consigliere entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto professionale/di lavoro del precedente Consigliere, la nomina sarà effettuata dall’Assemblea da convocarsi senza indugio a cura dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, la cooptazione del nuovo candidato è ratificata dalla prima Assemblea utile. Il Consigliere cooptato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

17.5.Il singolo Consigliere potrà essere destituito in qualunque momento, con la maggioranza qualificata del 70% (settanta per cento) dei voti dei membri aventi diritto di voto, di persona o per delega, con delibera dell’Assemblea Costituisce comunque causa di immediata ed automatica decadenza dalla carica di Consigliere il mancato intervento, senza giustificato motivo, da valutarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

17.6. La carica di Consigliere nel Consiglio di Amministrazione presuppone la partecipazione del soggetto giuridico del quale è espressione al Consorzio (Consorziato Effettivo); ne deriva pertanto che il recesso da parte del soggetto giuridico determinerà automaticamente la cessazione dalla carica di Consigliere del referente del soggetto giuridico stesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di comunicazione del recesso.

17.7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con cadenza periodica ovvero su richiesta di due terzi dei Consiglieri con comunicazione da inviare al domicilio eletto da ciascuno dei suoi membri almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza, mediante posta elettronica La riunione del Consiglio si considera in ogni caso valida anche se non ritualmente convocata quando risultino presenti tutti i membri del Consiglio. Nella convocazione deve essere indicato, in ogni caso, l’ordine del giorno, l’ora e luogo dell’adunanza consiliare, che dovrà comunque essere in Italia.

17.8. È consentito lo svolgimento e la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione anche mediante l’utilizzo dei sistemi di comunicazione a distanza quali videoconferenza o teleconferenza, a condizione che:

  1. tutti i partecipanti al Consiglio siano previamente identificati da colui che presiede l’adunanza;
  2. sia assicurata la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, formulare proposte ed esprimere il proprio voto nonché di ricevere, trasmettere e consultare tutti i documenti relativi all’adunanza consiliare, contestualmente a tutti gli altri partecipanti.

In caso di partecipazione di uno o più membri del Consiglio mediante videoconferenza o teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l’adunanza consiliare.

Articolo 18. Consiglio di amministrazione. Funzionamento e poteri.

18.1. Salvi i poteri riservati per legge e per Statuto all’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio per il perseguimento degli scopi consortili. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente tra loro, potrà nominare uno o più Vicepresidenti, nel limite massimo di un terzo rispetto ai Consiglieri in carica, e potrà nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo a cui delegare parte dei poteri.

18.2. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

18.3. Al Presidente del Consorzio o, in caso di assenza, al Vice Presidente più anziano, se nominato, o in caso di sua mancanza al consigliere più anziano d’età è attribuita la funzione di presiedere l’adunanza e di verificare il rispetto delle regole sulla partecipazione, l’intervento, la formulazione di proposte ed il voto.

18.4. Colui che presiede il Consiglio di Amministrazione sarà assistito per la verbalizzazione delle adunanze da un Segretario, anche estraneo al Consiglio, scelto di volta in volta, a maggioranza, dal Consiglio stesso. Le attività, le riunioni e le delibere saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e saranno raccolte in apposito libro messo a disposizione dei membri del Consiglio presso la sede legale del Consorzio, affinché possano prenderne visione ed estrarne copia gratuitamente per visione da parte di ciascun membro del In caso di nomina del Segretario Generale ai sensi del successivo Articolo 20, i compiti di cui sopra spettanti al segretario sono svolti dal Segretario Generale, salvo il caso di verbalizzazione notarile ove il ruolo di segretario viene svolto dal notaio.

18.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’ingresso e sull’esclusione dei Consorziati, come indicato negli articoli da 7 a 9 che precedono, nonché sul coinvolgimento di soggetti Terzi alle attività del consorzio, come indicato nell’Articolo 6.3. che precede.

Articolo 19. Il Presidente del Consorzio.

19.1. Il Presidente del Consorzio coincide con il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

19.2. Il Presidente del Consorzio:

  1. convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
  2. adempie agli incarichi espressamente conferiti dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
  3. ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all’Assemblea un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è scelto tra le persone che sono state attive nel Consiglio di Amministrazione, che si siano distinte per le doti personali e culturali nei settori in cui opera il Consorzio e che abbiano contribuito fattivamente al suo sviluppo.

19.4.La carica di Presidente Onorario potrà essere conferita fino a dimissioni o revoca. Il Presidente Onorario potrà svolgere attività consultiva, non vincolante e non esclusiva, e attività di valorizzazione del Consorzio, contribuendo ad accrescere la sua onorabilità, conferendo previamente con il Consiglio di Amministrazione attraverso il suo Presidente. Il Presidente Onorario partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea dei Consorziati.

Articolo 20. Segretario Generale del Consorzio.

20.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, il quale coadiuva il Presidente nell’attuazione delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio.

20.2. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali delle riunioni.

Articolo 21. Collegio di Probiviri.

21.1. L’Assemblea può nominare un Collegio di Probiviri composto da tre membri.

21.2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull’osservanza dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del consorzio, nonché sulla regolare tenuta della contabilità e sulla destinazione del fondo consortile al compimento di operazioni finalizzate al conseguimento degli scopi del consorzio.

21.3. I Probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L’eventuale emolumento viene fissato dall’Assemblea in sede di nomina.

TITOLO V SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO REGOLAMENTO – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – RINVIO AL CODICE CIVILE

Articolo 22. Scioglimento del Consorzio.

22.1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall’art. 2611 Codice Civile.

22.2. In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Presidente Onorario, se nominato, cessano automaticamente dalle loro funzioni con la nomina dei liquidatori.

22.3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi in proporzione ai contributi versati da ciascun consorziato nell’ultimo anno.

Articolo 23. Disposizioni Finali.

23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia di consorzi.